L'art. 16 comma 9 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. prevede che “il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle Regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata, (…). Nei periodi intercorrenti fra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT”. L'articolo 48 della Legge Regionale n. 12/2005 e s.m.i. prevede che “il costo di costruzione per i nuovi edifici è determinato dalla Giunta regionale con riferimento ai costi massimi ammissibili per l’edilizia agevolata. Nei periodi intercorrenti tra i provvedimenti regionali, (…) il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dai comuni, in ragione dell’intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall’Istituto nazionale di statistica ISTAT, con decorrenza dell’importo aggiornato dal 1° gennaio successivo”.