Dallo Statuto Comunale
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Capo V - Difensore Civico
Art. 23 - Istituzione e compiti
1. Il Difensore Civico svolge il ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'Amministrazione Comunale, segnalando, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi dell'Amministrazione nei confronti dei cittadini.
2. Il Difensore Civico (su istanza di cittadini, associazioni, enti o società, che segnalino casi di abuso, disfunzioni, carenze, ritardi per una pratica in corso) accertata la fondatezza dell'istanza stessa, interviene presso l'Amministrazione Comunale affinché i procedimenti amministrativi abbiano regolare e tempestivo corso. Il Difensore Civico può agire d'ufficio qualora riscontri casi analoghi a quelli segnalati con istanza.
3. Il Difensore Civico ha il diritto di chiedere l'esibizione di tutti gli atti e documenti relativi all'oggetto del proprio intervento; può altresì accedere agli uffici per compiervi accertamenti. Egli è tenuto al segreto sulle notizie di cui è venuto in possesso per ragioni d'ufficio e che siano da mantenersi segrete o riservate ai sensi delle leggi vigenti.
4. I consiglieri comunali per questioni attinenti l’esercizio delle loro funzioni non possono rivolgere richiesta d'intervento al Difensore civico.
5. Al Difensore Civico, è data inoltre facoltà d'intervenire, con segnalazioni e denunce, sulle violazioni di diritti pertinenti i cittadini in quanto utenti di servizi pubblici erogati da altre amministrazioni, enti od istituti, avverso i quali, ove necessario, possa esercitarsi da parte del Comune azione di tutela del cittadino.
6. Al Difensore Civico spetta un'indennità, fissata dal Consiglio Comunale.
Art. 24 – Requisiti, nomina, durata in carica e revoca
1. Il Difensore Civico è scelto fra i cittadini, anche non residenti, aventi i requisiti previsti dalla legge per l'elezione a consigliere comunale che, per preparazione ed esperienza, diano la massima garanzia di indipendenza, obiettività, serenità di giudizio e competenza giuridico-amministrativa. L'istituto del Difensore Civico può essere attivato anche in forma consortile.
2. Non sono eleggibili alla carica:
a) coloro che versano in una causa di ineleggibilità o di incompatibilità alla carica di Consigliere Comunale;
b) i membri del Parlamento, i consiglieri regionali, provinciali e comunali;
d) i membri degli organi di gestione delle Aziende Sanitarie Locali;
e) gli amministratori di Consorzi, Aziende, Enti o Società cui partecipa il Comune.
3. Il Difensore Civico, ove non attivato in forma consortile, è eletto a scrutinio segreto dal Consiglio Comunale con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta dopo due votazioni è eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.
4. Il Difensore Civico se eletto dal Consiglio Comunale rimane in carica fino alla conclusione del mandato del Consiglio Comunale dal quale è stato eletto o allo scioglimento dello stesso per una delle cause previste dagli articoli 141 e 143 del Testo Unico 18 agosto 2000, n. 267. Esercita le sue funzioni fino alla nomina del successore.
5. Il Difensore Civico può essere revocato solo per gravi violazioni di Legge, per gravi motivi connessi all'esercizio delle sue funzioni o per documentata inefficienza, con il voto del Consiglio Comunale adottato con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati.
6. Nel caso di Difensore Civico attivato in sede consortile si farà riferimento per quanto attiene a requisiti, nomina, durata in carica e revoca a quanto stabilito dalla convenzione sottoscritta.
Art. 25 - Rapporti con gli organi comunali
1. Il Difensore Civico, qualora eletto dal Consiglio Comunale, oltre alle dirette comunicazioni ai cittadini che ne abbiano provocato l'intervento, invia:
a) relazioni dettagliate al Sindaco per le opportune determinazioni;
b) relazioni alla Giunta Comunale su argomenti di notevole rilievo;
c) relazione annuale, entro il 31 marzo di ogni anno, al Consiglio Comunale sull'attività svolta nel precedente anno
solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici.
2. Nel caso di Difensore Civico attivato in sede consortile si fa riferimento alla convenzione. 3. Il Difensore Civico può essere sentito dal Consiglio Comunale su richiesta di 1/3 dei suo componenti quando sia ritenuto necessario nell’interesse del Comune.